Associazione di Promozione Sociale Prov. Arezzo - Provv. n. 2175/2019

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “American Golden Dorado Club” APS

 

Via Puccini Giacomo 4 - S. Giustino Valdarno

52024 Loro Ciuffenna (AR)

 

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

 

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

(in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una

associazione avente la seguente denominazione:

“American Golden Dorado Club” APS, da ora in avanti denominata “associazione”,

con sede legale nel Comune di Loro Ciuffenna (AR) e con durata illimitata.

 

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

 

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei

propri associati, di loro familiari o di terzi, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto

della libertà e dignità degli associati, di una o più delle seguenti attività di interesse

generale di cui all’art 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo

prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti

agli enti associati:

aiutare i bambini con handicap fisici e mentali attraverso la donazione di uno o più

cuccioli di golden retriever americano a famiglie meno agiate con dette

problematiche che saranno valutate di volta in volta con l'aiuto di un medico

specialista che sarà nominato successivamente (interventi e servizi sociali ai sensi

dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328) – Art. 5 c. 1

lett. a) D.Lgs. 117/2017;

diffondere e valorizzare la razza “Golden Retriever Americano” al fine di assicurare

che la sua selezione venga fatta in maniera corretta e seria sia da allevatori

 

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(amatoriali e non, affisso e non) sia da privati e promuove la divulgazione delle

conoscenze scientifiche e cinotecniche in materia e selezione del Golden Retriever

Americano, affinché l’allevamento di questa tipologia di razza sia condotto in modo

consapevole e rigoroso - Art. 5 c. 1 lett. i) D.Lgs. 117/2017 ;

promuovere e partecipare a manifestazioni e iniziative che mirino alla realizzazione

del proprio scopo sociale, detti “raduni” si svolgeranno in Italia per dar modo a

tutti i soci di relazionarsi e affrontare i vari argomenti, ma ove necessario anche

all'estero;

organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche relativamente alle discipline

cinofile - Art. 5 c. 1 lett. t) D.Lgs. 117/2017 - e sostenere tutte le attività che i

soci intendono svolgere quali addestramento sportivo di obedience, riporto,

esposizioni, addestramento per il soccorso in acqua e superficie in ausilio alle

attività della Protezione Civile - Art. 5 c. 1 lett. y) D.Lgs. 117/2017 - agility,

pet-therapy, e tutte le altre attività inerenti purché siano effettuate nel rispetto

delle caratteristiche morfologiche e caratteriali della razza stessa e del benessere

animale;

curare stampe e pubblicazioni utili alla diffusione delle attività inerenti all’oggetto

sociale;

intraprendere anche all'estero le iniziative di cui ai commi precedenti intese a

favorire la conoscenza e la valorizzazione della razza;

partecipare ad Enti ed Associazioni aventi fini analoghi e può assumere

partecipazioni anche societarie strumentali al perseguimento degli scopi sociali;

potrà esercitare ogni altra funzione che gli sia demandata da Leggi e da

disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

In ogni caso l’Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle

 

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norme dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), della Federazione Cinofila

Internazionale (F.C.I.) e della legislazione vigente.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non

prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore,

attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a

queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La

loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del

Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e

contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di

interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei

rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o

senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle

attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo

una domanda che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice

fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli

 

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eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli

organi associativi;

3. lo status richiesto: Ordinario, Sostenitore, Estero, Juniores;

in caso di richiesta di ammissione con lo status di Socio Ordinario devono essere

indicate le generalità del cane posseduto che deve appartenere alla razza “Golden

Retriever” tipologia “Americana”.

Le domande di ammissione a socio devono essere convalidate dalla presentazione

e sottoscrizione da parte di un membro del Consiglio Direttivo ovvero da 2 (due)

soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso e per i

quali non siano in atto provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,

coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,

a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della

domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha

proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,

chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non

accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva

convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi

previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,

introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

 

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a) Ordinari

b) Onorari

c) Sostenitori

d) Esteri

e) Juniores

Gli associati Ordinari devono possedere uno o più cani della razza “Golden

Retriever” tipologia “Americana”.

Gli associati Onorari (Persone fisiche o Enti), sono nominati dall’Assemblea su

proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei riguardi

dell’Associazione o per particolari meriti. La nomina è permanente. L’associato

onorario è esonerato dal versamento della quota annuale, può partecipare alle

assemblee dell’associazione senza diritto di voto e a tutte le attività

dell’associazione.

Sono associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto alle attività

svolte dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano

spontaneamente una quota a favore dell’Associazione stabilita dal Consiglio

Direttivo in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ORDINARI. I

suddetti soci Sostenitori possono anche non possedere nessun cane di tipo Golden

Retriever Americano, o nessun cane di altre tipologie di razza. I Soci Sostenitori

non hanno diritto di voto nelle assemblee, ma possono partecipare a tutte le

attività dell'American Golden Dorado Club.

Sono associati Esteri coloro che, non cittadini italiani, condividono lo spirito

dell’associazione e condividono gli scopi istituzionali e versano una quota stabilita

dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto nelle assemblee, ma possono

partecipare a tutte le attività dell'American Golden Dorado Club.

 

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Sono associati Juniores coloro i quali non hanno ancora compiuto il 18° mo anno di

età e che manifestano di voler partecipare alle attività dell’Associazione, gli

associati Juniores sono esonerati dal pagamento della quota sociale e non hanno

diritto di voto in Assemblea.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per

un periodo temporaneo.

Tutti gli Associati non ORDINARI in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire lo

status di socio ORDINARIO, possono in qualsiasi momento manifestare al Consiglio

Direttivo la volontà di diventare Associati Ordinari versando la quota prevista dal

Consiglio Direttivo ovvero integrando quanto già eventualmente versato; il

Consiglio Direttivo, in assenza di gravi motivazioni, accoglie la richiesta annotando

il cambio di status nel libro dei soci.

Nel caso di associato Juniores che abbia compiuto almeno 14 anni e che manifesti

la volontà di diventare associato ORDINARIO il diritto di voto sarà attribuito

all’esercente la responsabilità genitoriale.

 

ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

 

Gli Associati Ordinari iscritti a Libro Soci da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il

versamento della quota associativa sono titolari del diritto di elettorato attivo e

passivo per la designazione degli organi sociali.

Tutti gli associati hanno il diritto di:

esaminare i libri sociali;

essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

frequentare i locali dell’associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

 

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essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci

e consultare i libri associativi.

Tutti gli associati hanno l’obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, anche indiretto.

 

ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli

eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure

arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere

escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto

segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di

esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà

presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua

decisione all’Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione

da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia

fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e

trasmissibili.

 

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Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non

hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - (Organi)

 

Sono organi dell’associazione:

- l’Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- l’Organo di controllo.

 

ART. 7 - (Assemblea)

Alle Assemblee posso partecipare tutti gli associati.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi,

nel libro degli associati con la qualifica di Socio Ordinario.

Ciascun Socio Ordinario ha diritto ad un voto.

Ciascun Socio Ordinario può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio

Ordinario mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di con-vocazione.

Ciascun Socio Ordinario può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta,

contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del

giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo

risultante dal libro degli associati ovvero alla e-mail comunicata ed annotata.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio

consuntivo di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o

quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

 

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 nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il

soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

 approva il bilancio di esercizio;

 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai

sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

 delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

 approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

 delibera lo scioglimento;

 delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo

Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di

almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione

qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del

bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non

hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3⁄4 degli

associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio

occorre il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.

Se non previsto diversamente le votazioni dell’assemblea avvengono a scrutinio

palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto

associativo.

 

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ART. 8 - (Consiglio Direttivo)

 

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali

dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi

motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per

Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi

associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

 eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

 formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee

approvate dall’Assemblea;

 predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e

con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

 predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la

programmazione economica dell’esercizio;

 deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

 deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

 stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

 curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà

dell’associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 11

ma comunque in numero disperi compreso il Presidente che sono no-minati

dall’Assemblea, previa determinazione del numero, per la durata di 4 anni e sono

rieleggibili.

Almeno un terzo dei componenti deve essere composto dal genere meno

 

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rappresentato (“Quota Rosa”).

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate

ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle

cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza

dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le

limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a

conoscenza.

 

ART. 9 - (Presidente)

 

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli

esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano

verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei

presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del

mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa

dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il

Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge

l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a

quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

 

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Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo nel caso in cui non avesse

provveduto direttamente l’Assemblea dei Soci, sostituisce il Presidente in ogni sua

attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 10 - (Organo di controllo)

 

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti

previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice

civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del

Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,

art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da

revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre

compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del

monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

 

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ART. 11 - (Revisione legale dei conti)

 

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti

previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o

una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - (Patrimonio)

 

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi

ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle

attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

 

ART. 13 - (Divieto di distribuzione degli utili)

 

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in

modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate,

ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - (Risorse economiche)

 

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e

allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative,

contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,

proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di

interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 - (Bilancio di esercizio)

 

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal

primo gennaio di ogni anno. L’esercizio annuale si chiude il 31 dicembre.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4

 

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mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il

Registro unico nazionale del terzo settore ove previsto dalle norme di legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività

diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una

annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

ART. 16 - (Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

 libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

 registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non

occasionale;

 libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del

Consiglio Direttivo;

 libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a

cura dello stesso organo;

 il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto

a cura dello stesso organo;

 il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi

associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i scudetti libri associativi secondo le

seguenti modalità:

richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo il quale entro 10 giorni indica

giorno ed ora per prendere visione dei libri sociali; la verifica dei libri sociali dovrà

essere effettuata in spirito collaborativo e nel tempo messo a disposizione

dell’associato, il quale, in caso di motivata necessità, può richiedere un

 

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prolungamento del controllo in data ed orario da concordarsi con l’Associazione.

 

ART. 18 - (Volontari)

 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza

fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai

beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi

e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso

vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto

previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 .

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

l'associazione.

 

ART. 19 - (Lavoratori)

 

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di

lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia

necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al

perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere

superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

 

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ART. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo

parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore,

da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dal-la Legge, ad

altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena

operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra

i propri associati.

 

ART. 21 - (Rinvio)

 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali

Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto

previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e

successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 22 - (Disposizione Transitoria e Clausola Sospensiva)

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono

l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o

l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di

successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel

momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà

operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata da altri

registri, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed

entreranno in vigore.

L’utilizzo dell’acronimo APS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

 

 

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