Associazione di Promozione Sociale Prov. Arezzo - Provv. n. 2175/2019
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “American Golden Dorado Club” APS
Via Puccini Giacomo 4 - S. Giustino Valdarno
52024 Loro Ciuffenna (AR)
ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)
È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una
associazione avente la seguente denominazione:
“American Golden Dorado Club” APS, da ora in avanti denominata “associazione”,
con sede legale nel Comune di Loro Ciuffenna (AR) e con durata illimitata.
ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)
L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei
propri associati, di loro familiari o di terzi, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto
della libertà e dignità degli associati, di una o più delle seguenti attività di interesse
generale di cui all’art 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti
agli enti associati:
aiutare i bambini con handicap fisici e mentali attraverso la donazione di uno o più
cuccioli di golden retriever americano a famiglie meno agiate con dette
problematiche che saranno valutate di volta in volta con l'aiuto di un medico
specialista che sarà nominato successivamente (interventi e servizi sociali ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328) – Art. 5 c. 1
lett. a) D.Lgs. 117/2017;
diffondere e valorizzare la razza “Golden Retriever Americano” al fine di assicurare
che la sua selezione venga fatta in maniera corretta e seria sia da allevatori
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(amatoriali e non, affisso e non) sia da privati e promuove la divulgazione delle
conoscenze scientifiche e cinotecniche in materia e selezione del Golden Retriever
Americano, affinché l’allevamento di questa tipologia di razza sia condotto in modo
consapevole e rigoroso - Art. 5 c. 1 lett. i) D.Lgs. 117/2017 ;
promuovere e partecipare a manifestazioni e iniziative che mirino alla realizzazione
del proprio scopo sociale, detti “raduni” si svolgeranno in Italia per dar modo a
tutti i soci di relazionarsi e affrontare i vari argomenti, ma ove necessario anche
all'estero;
organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche relativamente alle discipline
cinofile - Art. 5 c. 1 lett. t) D.Lgs. 117/2017 - e sostenere tutte le attività che i
soci intendono svolgere quali addestramento sportivo di obedience, riporto,
esposizioni, addestramento per il soccorso in acqua e superficie in ausilio alle
attività della Protezione Civile - Art. 5 c. 1 lett. y) D.Lgs. 117/2017 - agility,
pet-therapy, e tutte le altre attività inerenti purché siano effettuate nel rispetto
delle caratteristiche morfologiche e caratteriali della razza stessa e del benessere
animale;
curare stampe e pubblicazioni utili alla diffusione delle attività inerenti all’oggetto
sociale;
intraprendere anche all'estero le iniziative di cui ai commi precedenti intese a
favorire la conoscenza e la valorizzazione della razza;
partecipare ad Enti ed Associazioni aventi fini analoghi e può assumere
partecipazioni anche societarie strumentali al perseguimento degli scopi sociali;
potrà esercitare ogni altra funzione che gli sia demandata da Leggi e da
disposizioni emanate dalle competenti Autorità.
In ogni caso l’Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle
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norme dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), della Federazione Cinofila
Internazionale (F.C.I.) e della legislazione vigente.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non
prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore,
attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a
queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La
loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del
Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e
contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di
interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei
rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o
senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle
attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo
una domanda che dovrà contenere:
1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice
fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli
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eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli
organi associativi;
3. lo status richiesto: Ordinario, Sostenitore, Estero, Juniores;
in caso di richiesta di ammissione con lo status di Socio Ordinario devono essere
indicate le generalità del cane posseduto che deve appartenere alla razza “Golden
Retriever” tipologia “Americana”.
Le domande di ammissione a socio devono essere convalidate dalla presentazione
e sottoscrizione da parte di un membro del Consiglio Direttivo ovvero da 2 (due)
soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso e per i
quali non siano in atto provvedimenti disciplinari.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,
coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,
a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della
domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha
proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,
chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non
accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva
convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi
previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
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a) Ordinari
b) Onorari
c) Sostenitori
d) Esteri
e) Juniores
Gli associati Ordinari devono possedere uno o più cani della razza “Golden
Retriever” tipologia “Americana”.
Gli associati Onorari (Persone fisiche o Enti), sono nominati dall’Assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei riguardi
dell’Associazione o per particolari meriti. La nomina è permanente. L’associato
onorario è esonerato dal versamento della quota annuale, può partecipare alle
assemblee dell’associazione senza diritto di voto e a tutte le attività
dell’associazione.
Sono associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto alle attività
svolte dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano
spontaneamente una quota a favore dell’Associazione stabilita dal Consiglio
Direttivo in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ORDINARI. I
suddetti soci Sostenitori possono anche non possedere nessun cane di tipo Golden
Retriever Americano, o nessun cane di altre tipologie di razza. I Soci Sostenitori
non hanno diritto di voto nelle assemblee, ma possono partecipare a tutte le
attività dell'American Golden Dorado Club.
Sono associati Esteri coloro che, non cittadini italiani, condividono lo spirito
dell’associazione e condividono gli scopi istituzionali e versano una quota stabilita
dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto nelle assemblee, ma possono
partecipare a tutte le attività dell'American Golden Dorado Club.
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Sono associati Juniores coloro i quali non hanno ancora compiuto il 18° mo anno di
età e che manifestano di voler partecipare alle attività dell’Associazione, gli
associati Juniores sono esonerati dal pagamento della quota sociale e non hanno
diritto di voto in Assemblea.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per
un periodo temporaneo.
Tutti gli Associati non ORDINARI in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire lo
status di socio ORDINARIO, possono in qualsiasi momento manifestare al Consiglio
Direttivo la volontà di diventare Associati Ordinari versando la quota prevista dal
Consiglio Direttivo ovvero integrando quanto già eventualmente versato; il
Consiglio Direttivo, in assenza di gravi motivazioni, accoglie la richiesta annotando
il cambio di status nel libro dei soci.
Nel caso di associato Juniores che abbia compiuto almeno 14 anni e che manifesti
la volontà di diventare associato ORDINARIO il diritto di voto sarà attribuito
all’esercente la responsabilità genitoriale.
ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)
Gli Associati Ordinari iscritti a Libro Soci da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il
versamento della quota associativa sono titolari del diritto di elettorato attivo e
passivo per la designazione degli organi sociali.
Tutti gli associati hanno il diritto di:
esaminare i libri sociali;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
frequentare i locali dell’associazione;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
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essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci
e consultare i libri associativi.
Tutti gli associati hanno l’obbligo di:
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, anche indiretto.
ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli
eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure
arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere
escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto
segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di
esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà
presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua
decisione all’Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione
da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia
fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e
trasmissibili.
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Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non
hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6 - (Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo.
ART. 7 - (Assemblea)
Alle Assemblee posso partecipare tutti gli associati.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi,
nel libro degli associati con la qualifica di Socio Ordinario.
Ciascun Socio Ordinario ha diritto ad un voto.
Ciascun Socio Ordinario può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio
Ordinario mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di con-vocazione.
Ciascun Socio Ordinario può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta,
contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del
giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo
risultante dal libro degli associati ovvero alla e-mail comunicata ed annotata.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio
consuntivo di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
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nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il
soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio di esercizio;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai
sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento;
delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo
Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non
hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3⁄4 degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.
Se non previsto diversamente le votazioni dell’assemblea avvengono a scrutinio
palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto
associativo.
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ART. 8 - (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi
motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per
Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi
associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee
approvate dall’Assemblea;
predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e
con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la
programmazione economica dell’esercizio;
deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà
dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 11
ma comunque in numero disperi compreso il Presidente che sono no-minati
dall’Assemblea, previa determinazione del numero, per la durata di 4 anni e sono
rieleggibili.
Almeno un terzo dei componenti deve essere composto dal genere meno
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rappresentato (“Quota Rosa”).
I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate
ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle
cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza
dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le
limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel
Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a
conoscenza.
ART. 9 - (Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli
esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano
verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei
presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del
mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa
dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il
Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge
l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a
quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
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Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo nel caso in cui non avesse
provveduto direttamente l’Assemblea dei Soci, sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10 - (Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti
previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice
civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del
Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere
posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,
art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da
revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre
compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del
monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono
chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
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ART. 11 - (Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti
previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o
una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
ART. 12 - (Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi
ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle
attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 13 - (Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate,
ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 14 - (Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e
allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative,
contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,
proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di
interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 15 - (Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal
primo gennaio di ogni anno. L’esercizio annuale si chiude il 31 dicembre.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4
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mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il
Registro unico nazionale del terzo settore ove previsto dalle norme di legge.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una
annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 16 - (Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non
occasionale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del
Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a
cura dello stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto
a cura dello stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi
associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i scudetti libri associativi secondo le
seguenti modalità:
richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo il quale entro 10 giorni indica
giorno ed ora per prendere visione dei libri sociali; la verifica dei libri sociali dovrà
essere effettuata in spirito collaborativo e nel tempo messo a disposizione
dell’associato, il quale, in caso di motivata necessità, può richiedere un
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prolungamento del controllo in data ed orario da concordarsi con l’Associazione.
ART. 18 - (Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite
dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai
beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi
e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso
vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto
previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 .
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l'associazione.
ART. 19 - (Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al
perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere
superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
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ART. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo
parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore,
da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dal-la Legge, ad
altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena
operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra
i propri associati.
ART. 21 - (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto
previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e
successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
ART. 22 - (Disposizione Transitoria e Clausola Sospensiva)
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono
l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o
l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di
successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel
momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà
operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata da altri
registri, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed
entreranno in vigore.
L’utilizzo dell’acronimo APS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
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